Art. 66 Disposizioni attuazione al cod. civile

ARTICOLO N. 66 Disposizioni di attuazione al codice civile – [I]. L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può esser convocata in via straordinaria dall’Amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione (…)

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a cura di Andrea Tolomelli Presidente Nazionale Abiconf