Prevenzione incendi, scadenze in corso

Il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale n° 30 del 5 febbraio 2019) recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987, prevede all’art. 3 – lettera b)- l’adozione delle nuove e specifiche misure stabilite in decreto entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso, quindi entro il 6 maggio 2020.

Trattasi sostanzialmente di tutti quegli interventi afferenti alla gestione della sicurezza degli stabili (misure di tipo informativo – organizzativo, informazioni di evacuazione, istruzioni per la chiamata di soccorso, divieti in emergenza in fogli cartelli e comunicazioni) variabili progressivamente a seconda dell’altezza degli edifici.

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