Assemblee condominiali e Green Pass

Anche per le assemblee condominiali è obbligatorio il Green Pass? Non vi è dubbio che in questo delicato momento storico che sta attraversando il paese italiano regna sempre di più una totale confusione sull’esatta applicazione delle varie Faq Governative circa l’obbligo vaccinale e soprattutto l’obbligo di essere muniti di Green Pass per l’accesso in determinati luoghi e/o per lo svolgimento di determinate attività.

Purtroppo, come cultore nonchè appassionato da sempre della materia condominiale noto con dispiacere come l’attuale Governo non abbia preso una posizione netta e definitiva sulla sussistenza o meno dell’obbligo di essere muniti di Green Pass per poter partecipare alle assemblee condominiali ponendo quindi in seria difficoltà i migliaia di amministratori condominiali i quali molto frequentemente si trovano a brancolare nel buio stante i vuoti legislativi sulla materia.

Ciò detto, è noto come, a far data dal 6 agosto 2021 è stato reso obbligatorio, in determinati luoghi, esibire il Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione anti covid 19, la guarigione da covid 19 e/o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle ultime 48 ore.

A chiarirlo è stato lo stesso Ministero della Salute rifacendosi al DL del 23 luglio n. 105.

Anche se nel Decreto legge non viene fatto nessun riferimento esplicito alle assemblee condominiali, tuttavia, ho motivo di ritenere che, da una interpretazione del testo e da quanto chiarito dal Ministero della Salute, anche per quanto riguarda le assemblee condominiali ove si dovessero tenere in locali al “chiuso” in qualsiasi struttura ricettiva quali, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sarà strettamente necessario esibire il Green pass da parte dei Sigg. condomini che vorranno partecipare in presenza.

E’ stato anche chiarito che la verifica dell’identità vaccinale sarà posta a carico esclusivo dei gestori dei locali utilizzati.

A questo scopo è stata messa a punto una App – Verifica C19 – il cui funzionamento è il seguente:

1) La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code in formato digitale o anche in cartaceo;

2) L’App Verifica C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;

3) L’App Verifica C19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Gli operatori che possono verificare la Certificazione sono:

a) I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.

b) Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

c) I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

d) Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

e) I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Da quanto sopra esposto, sembra chiaro che sia l’amministratore condominiale che il presidente dell’assemblea nominato, nel caso di assemblea tenute in presenza ed al chiuso, NON sono soggetti preposti alla verifica del certificato vaccinale, tranne nel caso in cui l’assemblea si dovesse tenere presso i locali dello studio dell’amministratore

In questo caso infatti, l’Amministratore rivestirebbe anche il ruolo di gestore e/o proprietario del locale e pertanto è tenuto alla verifica.

Al fine di poter manlevare qualsiasi responsabilità in capo all’amministratore, si consiglia quindi a tutti gli Amministratori associati Abiconf che dovessero trovarsi in situazioni come quelle sopra descritte, di verbalizzare l’avvenuta verifica dei Green pass dei partecipanti da parte del gestore dei locali utilizzati per la riunione condominiale.

Tanto premesso, viene legittimo porsi la seguente domanda: l’amministratore di un condominio può o deve prescrivere che i condòmini partecipino ad un’assemblea condominiale solo se muniti di green pass?

Allacciandosi a quanto sino adesso sopra esposto, la risposta a parere dello scrivente è negativa.

Si aggiunge per completezza espositiva che l’obbligo potrebbe evidentemente essere inserito nel regolamento condominiale, ma la prescrizione relativa dovrebbe essere approvata all’unanimità.

 

A cura dell’Avv. Claudio De Fenu
Esperto in Diritto Condominiale

Si rimane a disposizione per consulenze specifiche in materia condominiale presso i seguenti recapiti:

+39 06 69353566
claudiodefenu@gmail.com
www.studiolegaledefenu.it